Impianto fotovoltaico da 1 MW su copertura industriale — Wikimedia Commons, CC BY-SA
Il quadro normativo di riferimento
La normativa che disciplina le procedure autorizzative per gli impianti da fonti rinnovabili in Italia si articola su più livelli. Il decreto legislativo 199/2021 di attuazione della direttiva europea RED II rappresenta il testo di riferimento principale, con modifiche successive introdotte dal decreto-legge 77/2021 (decreto Semplificazioni bis), dal decreto-legge 17/2022 (decreto Energia) e dal decreto-legge 13/2023 (decreto PNRR).
Parallelamente, il Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001) continua a definire il regime edilizio degli interventi, determinando quale titolo abilitativo è richiesto in base alla natura e all'entità dell'installazione.
Le Regioni mantengono competenza nelle procedure di autorizzazione per gli impianti di taglia superiore alle soglie che rientrano nell'Autorizzazione Unica. I Comuni gestiscono le procedure per le installazioni di minore potenza rientranti nelle procedure semplificate.
Attività libera: nessun titolo necessario
Una parte significativa delle installazioni fotovoltaiche residenziali rientra nel regime di edilizia libera, che non richiede alcuna comunicazione preventiva né permesso. Questo regime si applica agli impianti solari fotovoltaici e termici installati sugli edifici, nei limiti stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali, nei seguenti casi principali:
- Impianti con moduli aderenti o integrati nei tetti degli edifici, anche qualora sporgano dal profilo delle tegole, purché la sagoma dell'impianto non differisca in modo apprezzabile da quella del tetto
- Pannelli solari termici o fotovoltaici su edifici esistenti al di fuori delle zone A (centri storici) e nei casi in cui non sussistano vincoli paesaggistici specifici
- Impianti fotovoltaici integrati architettonicamente nelle strutture edilizie (BIPV) che sostituiscono elementi costruttivi preesistenti
Il regime di attività libera non esime dall'obbligo di rispettare le norme tecniche di connessione alla rete elettrica e le prescrizioni del gestore di rete locale (distributore).
CILA: Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata
La CILA è richiesta per gli interventi di manutenzione straordinaria che non alterano i volumi e le superfici dell'edificio e non modificano la destinazione d'uso. Nel contesto degli impianti fotovoltaici, la CILA si applica tipicamente alle installazioni su edifici residenziali nelle zone A (centri storici) o in presenza di vincoli paesaggistici lievi, quando l'impianto non è classificabile come attività libera.
La CILA si presenta allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) del Comune con una relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere) che attesta la conformità dell'intervento alla normativa vigente. I lavori possono iniziare contestualmente alla presentazione della comunicazione: non è previsto un termine di attesa.
Il costo della CILA varia da Comune a Comune, ma generalmente consiste in un'imposta di bollo e in un diritto fisso di segreteria. La documentazione da allegare include il progetto dell'impianto, le specifiche tecniche dei componenti e la documentazione fotografica dello stato preesistente.
SCIA: Segnalazione Certificata di Inizio Attività
La SCIA si applica agli interventi di ristrutturazione edilizia che non rientrano nel permesso di costruire e non sono classificabili come manutenzione straordinaria. Per gli impianti solari, la SCIA è richiesta principalmente nei seguenti casi:
- Impianti che modificano in modo sostanziale la sagoma o il prospetto dell'edificio
- Installazioni in zone soggette a tutela paesaggistica che richiedono l'autorizzazione paesaggistica semplificata
- Impianti di potenza superiore a determinate soglie in aree urbanisticamente sensibili
Analogamente alla CILA, la SCIA consente l'avvio immediato dei lavori dalla data di presentazione. Il Comune può esercitare il potere inibitorio entro 30 giorni dalla presentazione, ordinando la sospensione dei lavori qualora rilevi la carenza dei requisiti richiesti.
Pannelli fotovoltaici su copertura residenziale — Wikimedia Commons, CC BY-SA
Procedure semplificate per impianti di maggiore potenza
Il DLgs 199/2021 ha introdotto la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per le installazioni di impianti da fonti rinnovabili di potenza compresa tra determinate soglie, al di sotto delle quali si applicano i regimi edilizi ordinari (attività libera, CILA, SCIA) e al di sopra delle quali è richiesta l'Autorizzazione Unica regionale.
Le soglie specifiche variano in funzione della tipologia di impianto (fotovoltaico, solare termico, eolico), della localizzazione (zona ordinaria, zona di attenzione, area protetta) e del tipo di installazione (su edificio, a terra, su struttura agricola). I decreti attuativi definiscono le cosiddette zone idonee e zone di attenzione, che influenzano il regime autorizzativo applicabile.
Autorizzazione Unica regionale
Gli impianti di grande potenza — generalmente oltre i 200 kW per il fotovoltaico a terra e oltre i 1 MW per le installazioni su edifici o strutture — richiedono l'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione competente. Questa procedura coordina in una conferenza di servizi tutti gli enti coinvolti (Comune, Provincia, Soprintendenza, ANAS, gestori di rete, enti parco) e si conclude entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa, salvo interruzioni per richieste di integrazioni.
Il contenuto dell'istanza per l'Autorizzazione Unica include lo studio di impatto ambientale (nei casi previsti dalla normativa sulla VIA), la relazione tecnica di progetto, le planimetrie catastali e di progetto, la documentazione sulle connessioni alla rete elettrica (preventivo di connessione accettato dal distributore) e la documentazione sulla disponibilità delle aree.
Vincoli paesaggistici e ambientali
La presenza di vincoli paesaggistici ai sensi del DLgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) introduce un livello aggiuntivo di verifica per gli impianti solari. Le installazioni in aree vincolate richiedono il parere della Soprintendenza competente per territorio, rilasciato nell'ambito del procedimento edilizio o dell'Autorizzazione Unica.
Il regolamento paesaggistico semplificato (DPR 31/2017) individua una serie di interventi di minima incidenza paesaggistica per i quali è prevista l'autorizzazione paesaggistica semplificata — procedura di durata massima di sessanta giorni — in luogo dell'autorizzazione ordinaria. Gli impianti fotovoltaici su edifici esistenti con moduli complanari alle coperture rientrano generalmente in questa categoria, fatte salve le verifiche specifiche dei singoli Piani Paesaggistici Regionali.
Connessione alla rete elettrica
Parallelamente alla procedura edilizia, chi intende installare un impianto fotovoltaico collegato alla rete pubblica deve avviare la pratica di connessione con il distributore locale (Enel Distribuzione, A2A Reti Elettriche, Areti, o altri gestori di rete di distribuzione). La richiesta di connessione può essere presentata telematicamente tramite il portale del distributore.
Il preventivo di connessione è elaborato entro trenta giorni lavorativi per gli impianti in bassa tensione fino a 100 kW. Il preventivo definisce il punto di connessione, le eventuali opere di rete necessarie (a carico del richiedente o del gestore) e le condizioni tecniche della connessione. L'accettazione del preventivo dà avvio alla fase realizzativa delle opere di connessione.
Per accedere alle misure incentivanti del GSE (Conto Termico, Reddito Energetico), è necessario che l'impianto sia regolarmente connesso e qualificato. La qualifica degli impianti avviene tramite il portale GSE nella sezione dedicata ai rispettivi meccanismi incentivanti.
Fonti e riferimenti
- DLgs 199/2021 — Attuazione della direttiva RED II (Normattiva)
- GSE — Fotovoltaico, procedure di qualifica
- MIT — Decreto Semplificazioni e normativa edilizia
Le informazioni in questa pagina hanno finalità divulgativa e sono aggiornate alla data indicata. La normativa autorizzativa è soggetta a modifiche frequenti e presenta variazioni significative a livello regionale e comunale. Prima di avviare qualunque procedura, è necessario verificare la normativa locale aggiornata e consultare un tecnico abilitato.